Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8526 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8526 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERANTOZZI MASSIMILIANO N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 1992/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 24/5/2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 11/2/2008 il Tribunale di Teramo — Sezione Distaccata di Giulianova aveva
affermato la penale responsabilità di PIERANTOZZI Massimiliano in ordine al reato di cui
all’art. 515 cod. pen. perché quale rappresentante della mare s.r.l. confezionava e poneva in vendita
un prodotto ittico con la denominazione «Bianchetti» in luogo della indicazione effettiva del
prodotto, ossia «pesce ghiaccio» quale denominazione obbligatoria ai sensi del d.m. 25/7/2005
(acc. in Colonnella, il 18/9/2006);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la
violazione di norme processuali e lamentando, in particolare, che l’accertamento dell’origine
effettiva del prodotto sarebbe avvenuta sulla base della sola dichiarazione testimoniale di un
ufficiale di polizia giudiziaria, soggetto non qualificato tecnicamente ;
— che trattasi di questione già dedotta innanzi al giudice del gravame e da questi puntualmente
risolta, atteso che nella sentenza impugnata viene dato atto del fatto che la effettiva origine del
prodotto era stata desunta anche dalle indicazioni contenute nella descrizione degli ingredienti (pag.
3 della sentenza impugnata) ;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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