Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8524 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8524 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURFARO ROSSELLA N. IL 22/01/1985
avverso la sentenza n. 478/2012 TRIBUNALE di AOSTA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo la violazione
dell’art. 256 d.lgs. 152\06 e l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto sarebbe
stata in possesso di idonea autorizzazione per la gestione di terre e rocce da scavo e che il riutilizzo
delle stesse era avvenuto, nel caso di specie, nel rispetto dei requisiti di legge;
– – che, nella specie, risulta accertato che oggetto di illecita gestione erano rifiuti speciali pericolosi e
non anche terre e rocce da scavo rispondenti alle previsioni normative vigenti, trattandosi, come
accertato dal giudice del merito con argomentazioni logiche e coerenti e, in quanto tali, non
censurabili in questa sede di legittimità, che trattavasi di materiali provenienti da demolizione edilizia
composti da resti di guaine impermeabilizzanti, tubi di plastica, calcinacci, mattoni, pezzi di ferro e
cemento armato rientranti quindi, a pieno titolo, tra i rifiuti speciali non pericolosi;
– – che le censure contenute in ricorso sono articolate quasi esclusivamente in fatto e non possono
essere prese in considerazione i questa sede, non essendo compito del giudice di legittimità quello di
ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito;
– – che in ogni caso, del tutto corretta è la riconducibilità dei fatti contestati all’ipotesi
contravvenzionale di cui all’art. 256 d.lgs. 152\06;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 20.12.2013

— che il Tribunale di Aosta in composizione monocratica con sentenza del 20/2/2013 ha affermato la
responsabilità penale di FURFARO Rossella per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 256
comma 1 d.lgs. 152\06 (illecito smaltimento, tramite tombamento, di circa 100 mc di rifiuti speciali
non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo miste con materiali da demolizione comprendenti
calcinacci, asfalto, cemento, materiali plastici — acc. in Quart, fino al 25/11/2011);

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