Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8522 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8522 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVAZZA EMANUELE N. IL 12/12/1973
avverso la sentenza n. 176/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 04/12/2013

osserva

2. 3,tricorgPselFe inammissibile ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla quantificazione della pena a meno che la stessa non risulti
essere illegale, cioè non prevista dalla legge, circostanza questa non dedotta per il caso
di specie.
La pena – come si è detto – è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in
ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della
correttezza della qualificazione del fatto.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna deQricorrente.al pagamento
sedfriz delle spese del procedimento e ,elf-detsceidge al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile ricore condanna Lericorrent-NI pagamento spese del
procedimento e—eigsgra5 al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

. (-CAVAZZA EMANUELE ricorrenti per cassazione contro la
1 .ii(mPuta
i
sentenza di applièà-ziorre concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo i-l-prifitecarenza di motivazione in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità”
di cui all’articolo,129 c.p.p..

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