Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8521 del 09/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8521 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CHAHID JAOUAD N. IL 25/05/1977
avverso l’ordinanza n. 3131/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 01/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette/snite le conclusioni del PG Dott. 51 30-9″1.24- I\r\\->,)\«\.- jN-

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Data Udienza: 09/01/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’i marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha
respinto l’istanza avanzata da Chahid Jaouad, volta alla concessione della misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna
inflittagli, per il reato di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen., dal G.i.p. del
Tribunale di Pavia con sentenza del 16 novembre 2010, ritenendo la richiesta

criminogenesi del condannato, le condizioni di vita anteatte, la sussistenza di
mezzi di sostentamento o di una condizione di eventuale tossicodipendenza.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che, con unico motivo, lamenta violazione di
norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio dell’i marzo 2012.

3.

Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta

concludendo per l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un

error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può – e talora deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra
le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv.
230568, e da ultimo Sez. 1, n. 30558 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, non
massimata).
2.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– con decreto del 20 gennaio 2012 è stata fissata l’udienza in camera di
consiglio dell’i marzo 2012 per la trattazione della istanza di misure alternative,
proposta il 29 aprile 2011 nell’interesse del ricorrente dal suo difensore di
fiducia, avv. Francesca Vaccina;

2

prematura nulla essendo stato dedotto, né risultando da altre fonti la

- detto decreto, notificato il 2 febbraio 2012 all’interessato, detenuto presso
la Casa di reclusione di Possano, non è stato notificato al difensore di fiducia, per
quanto consta dagli atti;
– l’udienza dell’i marzo 2012 si è svolta nell’assenza del ricorrente e del suo
difensore di fiducia, e alla presenza del Pubblico Ministero e del difensore di
ufficio subito reperito, avv. Massimo Vetrano.

3. L’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc.

consiglio fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione si svolga con la
partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve
essere dato apposito avviso. Detta disposizione impone, quindi, l’obbligatoria
assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini
della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo, attesa la natura e
l’importanza delle questioni suscettibili di trattazione nel procedimento esecutivo.
L’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza al difensore,
precludendo la sua partecipazione all’instaurata udienza camerale e l’assistenza
tecnica del condannato, integra, pertanto, una nullità di ordine generale,
assoluta e insanabile dell’udienza e degli atti successivi, compresa l’ordinanza
conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 179, comma
primo, ultima parte, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 2418 del
29/04/1998, dep. 11/06/1998, imp. Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del
15/04/1999, dep. 20/05/1999, imp. Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5395 del
13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 5834 del
17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572).
Tale rilievo di carattere preliminare impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e il rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pen. per il procedimento di sorveglianza, stabilisce che l’udienza in camera di

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