Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 852 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 852 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIORGETTI PAOLO, nato a Roma il 4/2/1966

avverso la sentenza n. 11261/2012 della CORTE di APPELLO di ROMA, del
15/11/2013;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA dell’11/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Di Leo,
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/11/2013 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza
del Tribunale di Roma in data 17/4/2012, appellata da Giorgetti Paolo, con la quale
quest’ultimo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa,
pena sospesa e determinata con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 comma 2
cod. pen. e della continuazione tra i reati accertati, perché ritenuto colpevole del reato di cui
agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto un assegno
bancario provento del delitto di cui all’art. 647 cod. pen. in danno di Bandinelli Alessandra, al

alterato tale assegno, al fine di procurarsi un vantaggio, compilandolo in ogni sua parte nonché
sottoscrivendolo con la sua firma e facendo uso del titolo falsificato mediante consegna del
titolo medesimo a Valentini Maria, in restituzione di una somma ricevuta a titolo di caparra
confirmatoria relativa ad un contratto di compravendita di un’autovettura Audi modello A4 per
un corrispettivo di € 25.000,00 non andato a buon fine, titolo poi posto all’incasso e protestato
in quanto denunciato smarrito e recante firma falsa. In Roma il 12 giugno 2006.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per Cassazione il difensore
dell’appellante, deducendo quale unico motivo, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc.
pen., l’illogicità ed incongruenza della motivazione rispetto al valore probatorio delle
dichiarazioni della persona offesa, anche in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., ed in
generale l’illogicità della motivazione nell’applicazione dei criteri di valutazione della prova: in
particolare lamenta il ricorrente che il giudice di prime cure aveva fondato il giudizio di
responsabilità sulle dichiarazioni della querelante e di un’amica di questa, che con l’atto di
appello esso ricorrente aveva lamentato la mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità
di tali dichiarazioni e che la sentenza della Corte di Appello si sarebbe limitata ad affermare
l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della p.o., anche perché “suffragate dal tenore della
coeva dichiarazione di restituzione della caparra e dalla conformità della sottoscrizione apposta
sull’assegno per cui si procede a quella dell’imputato apposta nel verbale di elezione di
domicilio in atti”, senza però ricorrere ad alcuna perizia per confrontare l’autenticità o meno
delle firme di cui si tratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Difatti i
motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U.
n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Con particolare riferimento al giudizio di
attendibilità della persona offesa, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
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fine di commettere il reato che segue, e del reato di cui agli artt. 485 e 492 cod. pen. per aver

emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale, confermandosi le valutazioni effettuate dal
giudice di prime cure, si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli. Segnatamente la Corte
territoriale evidenzia, con valutazioni in fatto del tutto ragionevoli, in primo luogo l’intrinseca
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Valentini Maria, sia perché precise e
circostanziate, sia per la mancanza di motivi di acredine o rancore nei confronti dell’imputato,
l’autosalone del quale è stato per anni abituale fornitore della predetta e del dì lei marito,

potuto perfezionare l’acquisto di un’autovettura sufficiente a determinare la possibilità di
accuse calunniose. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato che le dichiarazioni della
persona offesa hanno ricevuto inequivocabili riscontri dal tenore della dichiarazione di
restituzione della caparra e dalla deposizione testimoniale di Proietti Anna, che ha riferito fatti
direttamente percepiti e non meramente riferiti dalla persona offesa, in particolare dichiarando
che il Giorgetti aveva firmato in sua presenza l’assegno poi dallo stesso consegnato in
restituzione della caparra alla Valentini, che la teste aveva accompagnato nella circostanza. La
sentenza impugnata, pertanto, ha fondato il giudizio di responsabilità del Giorgetti su due
testimonianze, una della persona offesa, già di per sé valutata intrinsecamente attendibile, e
l’altra di persona completamente indifferente, ed altresì sui riscontri anche documentali che tali
dichiarazioni hanno ricevuto dal tenore della dichiarazione di restituzione della caparra.
A fronte, poi, delle dichiarazioni testimoniali della Proietti, che ha riferito di aver assistito
alla sottoscrizione dell’assegno da parte del Giorgetti, e valutando la corte territoriale non
credibile che la teste possa aver reso falsa testimonianza, calunniando l’imputato, per mero
spirito di amicizia, la valutazione di somiglianza tra la sottoscrizione apposta sull’assegno e
quella apposta dall’imputato nel verbale di elezione di domicilio in atti appare una mera
annotazione di contorno, basandosi la sentenza sui ben più solidi argomenti dinanzi esposti
sicché, in considerazione della coincidenza tra le due deposizioni testimoniali ritenute
attendibili sulla base di ragionevoli argomentazioni logiche, legittimamente la corte di merito
ha ritenuto di poter condividere le valutazioni del primo giudice in ordine alla sottoscrizione
dell’assegno da parte dell’imputato senza dover ricorrere ad alcuna perizia. Peraltro, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, la mancata effettuazione di un
accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di un
mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del
giudice, laddove l’art. 606 cod. proc. pen., attraverso il richiamo all’art. 495 comma secondo
cod. proc. pen., sì riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di
decisìvità (Cass. sez. 4. sentenza n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229665), sicché il
provvedimento di diniego di un accertamento peritale non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606,
comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto

anche dopo i fatti per cui si procede, e non apparendo pertanto il disappunto di non aver

che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Cass. sez. 6, sentenza
n. 43526 del 03/10/2012 Rv. 253707).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del
procedimento, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso nella camera dì consiglio dell’Il dicembre 2015

Il Conspliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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