Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8514 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8514 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALTESI ALESSANDRO N. IL 23/08/1981
avverso la sentenza n. 8545/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 09/02/2016

R.G. 11402/2015
Motivi della decisione
Maltesi Alessandro ricorre avverso la sentenza n.9278/2012 del 14.12.12
della Corte d’appello di Roma che lo ha condannato per rapina ed altro ,
lamentando vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità
basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza alcun pur
necessario approfondimento. Il ricorso è inammissibile perché generico,
limitandosi a censurare la decisione della Corte d’appello senza alcun richiamo a

cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità
dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o
più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato. Esula ,comunque, dai poteri della Corte di
cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,
Rv. 229369).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Rom

9.02.2016.

specifici punti della motivazione della stessa. Tra i requisiti del ricorso per

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