Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8513 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8513 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVERINO MARIO N. IL 07/12/1972
avverso la sentenza n. 1730/2014 TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 09/02/2016

2

10391/2015
1.-Saverino Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che
aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed euro 600,00 di multa per rapina, chiedendo l’annullamento della
sentenza e deducendo vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del fatto
e l’assenza di cause di proscioglimento.
Infatti è già stato ritenuto da questa Corte che: “Nel procedimento di applicazione

della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.
(Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Tribunale ha dato conto del
controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti, dell’esclusione dei presupposti di cui
all’art.129 cod.proc.pen. e della congruità della pena .Ne consegue la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammen e.
Così de so in Roma, camera di consiglio del 09 febbraio 2016

2.- Il ricorso è inammissibile.

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