Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8513 del 09/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8513 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cardinale Emanuele

n Il 2 marzo 1976

avverso
l’ordinanza 16 marzo 2012 — Tribunale di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

Data Udienza: 09/01/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 marzo 2012, depositata in cancelleria
il 21 marzo 2012, il Tribunale di Palermo rigettava l’istanza avanzata nell’interesse
di Cardinale Emanuele volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.

ricorso per cessazione Cardinale Emanuele chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
— la decisione impugnata non prende in alcun modo in considerazione il denundato stato di tossicodipendenza del soggetto che aveva funzionato da causale comune alla perpetrazione dei reati commessi che peraltro sono della medesima indole, con omogeneità di condotta e nel medesimo periodo temporale. Inoltre il ricorrente si lamentava dell’apparenza e dunque dell’inesistenza della motivazione.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
3.1. — L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art.
81 c.p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione In
sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione,
stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti
dall’art. 671 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc.
Mastrangelo e altri, rv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le
modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere
privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione —
il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa
le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 1587, rv. 215937). Secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno crimi-

Udienza In camera di consiglio: 9 gennaio 2023 — Cardinale Emanuele — RG: 17407/12, RU: 10;

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2. — Awerso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

noso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal
primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette
la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto
unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81

plina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la ‘cognizione’ del giudice dell’esecuzione del dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in
base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od
omissioni che si assumo essere ‘in continuazione’. Le sentenze devono essere poste
a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.
1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008,
n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7
luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 05518,
Montagna, rv. 200212).
3.2. — Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è viziata di legittimità. La motivazione è per vero pressoché inesistente facendo mero riferimento a principi di diritto astratti senza poi in realtà applicarli calandoli nel concreto delle risultanze contenutistiche delle sentenze indicate in continuazione e di cui non vien fatta la minima menzione. Anche il profilo temporale non è stato congruamente valutato, profilo
che avrebbe dovuto per contro portare a una motivazione del giudice dell’esecuzione più approfondita e più specifica rifuggendgrgomentazioni generiche e apparenti.
Del tutto negletto è poi il dato relativo allo stato di tossicodipendenza del ricorrente. Occorre infatti rilevare che l’art. 671 cod. proc. pen. comma primo, cod.
proc. pen., così come modificato dall’art. 4 vides della I. n. 49 del 2006 secondo il
quale “fra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”, si limita ad
indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o
meno della unitarietà del disegno criminoso, senza prevedere però che lo stato di
tossicodipendenza sia di per sé elemento decisivo ai fini della valutazione della uni-

Udienza in camera di consiglio: 9 gennaio 2013

Cardinale Emanuele

RG: 17407/12, RU: 10;

c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell’applicazione della disci-

Tr,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

tarietà di tale disegno (Cass., Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 12638, Marino; Cass.,
Sez. 3., 7 novembre 2006, n. 39704, rv. 235045). Tuttavia di tale condizione occorre tener conto anche ai soli fini di escluderla, posto che trattasi di parametro normativo comunque ineludibile pur nei limiti di apprezzamento detto.
In sede di rinvio il Tribunale dovrà pertanto emendare gli errori valutativi che si
sono tradotti in vizio di motivazione riesaminando, anche nella diversa ottica anzi

te.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 gennaio 2013
Il snsIgIlere estensore

Indicata, la richiesta del ricorrente, ovviando altresì alle altre insufficienze lamenta-

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