Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8511 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8511 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESE PIETRO N. IL 30/01/1961
avverso la sentenza n. 3869/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 04/12/2013
Motivi della decisione
Lucchese Pietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo in data 28.01.2013, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 4.07.2012, in
riferimento al delitto di furto aggravato.
Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di
motivazione in riferimento alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, ha chiarito
che anche in considerazione dei connotati oggettivi del fatto il trattamento
sanzionatorio applicato dal primo giudice non risultava altrimenti mitigabile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la