Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8508 del 09/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8508 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LOCICERO GIANLUCA N. IL 16/09/1976
avverso l’ordinanza n. 191/2011 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
31/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/soatite-le conclusioni del PG Dott. ,ct-u-t- Stvw-“9-i cvv~dc»..1.x.u.AL cou,

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/01/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31.12.2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta presentata da Locicero Gianluca di applicazione della disciplina
della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: Corte di
appello di Venezia del 13.12.2010 di condanna alla pena di anni 1 e
mesi 7 di reclusione per il delitto di rapina commesso il 29.7.2009;

di applicazione, su richiesta, della pena di pena di anni 5 di reclusione per
sette fatti di rapina consumata ed uno di rapina tentata.
Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta perché il pubblico
ministero non aveva prestato il consenso a norma dell’art.188 disp.att.
cod.proc.pen. e perché “la pluralità e gravità dei fatti oggetto delle due
sentenze non possono portare ad una rideterminazione della pena entro il
limite dei 5 anni imposto dagli artt.188 norme att. cod.proc.pen. e 444
cod. proc. pen.”.
Avverso l’ordinanza ricorre Locicero Gianluca personalmente
deducendo: il giudice dell’esecuzione ha erroneamente applicato
l’art.188 disp. att. cod.proc.pen. in luogo dell’art.137 comma 2 disp.att.
cod.proc.pen. per il quale non vige il limite di pena previsto per
l’unificazione delle pene patteggiate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La disciplina prevista dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. si applica
esclusivamente in presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a
norma dell’art.444 cod.proc.pen., mentre non opera nel caso in cui la
richiesta d’applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in
parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta
delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario.
(Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240804).
Poiché nel caso in esame il condannato ha richiesto l’applicazione
della disciplina della continuazione tra una sentenza a pena patteggiata
ed altra sentenza di condanna emessa a norma dell’art.533
cod.proc.pen., l’esame dell’istanza deve prescindere dal limite di pena e

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova del 15.10.2010

dalla necessità del consenso del pubblico ministero previsti dal citato
art.188 disp.att. cod. proc. pen.
L’ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice
dell’esecuzione per il riesame dell’applicabilità della disciplina del reato
continuato secondo le modalità specificate.
P.Q.M.

delle indagini preliminari del Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma il 9.1.2013

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice

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