Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8506 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8506 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARIJ BAKIR N. IL 07/11/1987
avverso la sentenza n. 1853/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 04/12/2013
Motivi della decisione
Barij Bakir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di Venezia in data 4.02.2013, con la quale – in parziale riforma della
sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Verona il 15.05.2012, in
riferimento alla violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma V,
d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva, è stata rideterminata la pena originariamente
La parte deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento al
mancato esame di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). In particolare,
si è chiarito che costituisce motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione, per
aspecificità, la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 36406 del 27/06/2012, dep. 21/09/2012, Rv. 253893).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
inflitta.