Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8505 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8505 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAGNI DANIELE N. IL 01/11/1965
avverso la sentenza n. 4008/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
Nagni Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna in data 17.07.2012 di conferma della sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Ravenna il 7.07.2011, in ordine al reato di cui
all’art. 186, cod. strada.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mancata
assunzione di prova decisiva. L’esponente si duole della mancata indicazione delle
verifiche relative all’apparecchio utilizzato per il test alcolemico.

attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alle eccezioni relative all’utilizzabilità degli esiti dell’alcoltest,
affidate al primo motivo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo
chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza il cosiddetto alcoltest, eseguito
con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art.
379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). E si è pure affermato che in tema di
guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,
ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a
richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Al riguardo, è poi appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha
affermato che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dell’art. 379, del d.P.R. n.
495/1992, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, che disciplinano le condizioni di impiego degli apparecchi di cui si tratta, si
limitano a prevedere e disciplinare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere
sottoposti per essere omologati ed immessi nell’uso; e che si tratta di disposizioni
che non contemplano divieti la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove
acquisite (Cass. Sez. IV, sentenza n. 23526 del 14.5.2008, dep. 11.06.2008, Rv.
240846).
Pertanto, del tutto legittimamente, i giudici di merito hanno ritenuto
accertato, sulla scorta degli effettuati accertamenti tecnici – dai quali risultava un

Con il secondo motivo la parte lamenta la mancata concessione delle

tasso alcolemico pari a 1,15 g/I e 1,17 g/I nelle due prove effettuate – che Nagni
versasse in stato di ebbrezza alcolica, rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett.
b) cod. strada, mentre si trovava alla guida del veicolo Tg BG306ZX.
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale,
anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’

concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha infatti
considerato che le attenuanti generiche non erano concedibili, tenuto conto della
personalità dell’imputato negativamente tratteggiata dal vissuto criminale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la

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