Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8502 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8502 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHFIME ROHA N. IL 23/08/1992
avverso la sentenza n. 5858/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PRATO, del 02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 09/02/2016

2

1.-Ahfime Roha ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva
applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno di reclusione ed euro
3000,00 di multa per ricettazione ed altro,in continuazione con la pena inflitta con
sentenza del Tribunale di Prato emessa il 14.5.13 irrevocabile il 26.4.14 chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo carenza di motivazione in ordine alla
commisurazione della pena in continuazione.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Infatti è già stato ritenuto da questa Corte che: “Nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo
degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo
effettuato sulla sussistenza dei fatti e dell’esclusione dei presupposti di cui
all’art.129 cod.proc.pen.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro
1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”.(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammen
Così deci in Roma, camera di consiglio del 09 febbraio 2016

11075/2015

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