Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8501 del 09/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8501 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZA ROSARIO N. IL 17/02/1968
avverso la sentenza n. 1196/2014 TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del
17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 09/02/2016

2

1.-Lanza Rosario ricorre avverso la sentenza del

Tribunale di Napoli Nord che

aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro
600,00 di multa per ricettazione ed altro, chiedendo l’annullamento della sentenza
e deducendo l’omessa motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Infatti è già stato ritenuto da questa Corte che: “Nel procedimento di applicazione

prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo
degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo
effettuato sulla sussistenza dei fatti e dell’esclusione dei presupposti di cui
all’art.129 cod.proc.pen.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro
1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Amme
Così de i.o in Roma, camera di consiglio del 09 febbraio 2016

della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA