Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8501 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8501 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 04/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILLARTE ANTONIO N. IL 19/06/1972
e)
b
té-cc
\f”
avverso la sentenza n. 1133/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
A
Motivi della decisione
Millarte Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 14.02.2012, con la
quale, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Taranto
il 27.10.2010, in riferimento al reato di cui all’art. 186, cod. strada, è stato
riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La parte, del tutto genericamente, deduce il vizio motivazionale, dolendosi
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
della mancata assoluzione del prevenuto.