Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8500 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8500 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 04/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE LEONARDO N. IL 03/07/1975
avverso la sentenza n. 20143/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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Motivi della decisione
Abruzzese Leonardo ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Roma in data 26.06.2012, con la quale è stata affermata la penale responsabilità
dell’imputato in riferimento al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, con
condanna alla pena di C 2.300,00 di ammenda.
L’esponente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e si
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. Il Tribunale ha infatti considerato che non potevano concedersi le
attenuanti generiche, tenuto conto del profilo criminale del prevenuto; e, sulla
scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha ritenuto equa la pena di C 2.300,00
di ammenda.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
duole della entità della pena inflitta.