Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 850 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 850 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADEISH VILI NANI N. IL 20/04/1973
EREMEISHVILI MAKA N. IL 29/05/1975
TURMANIDZE NINO N. IL 08/06/1991
avverso la sentenza n. 1644/2012 TRIBUNALE di BARI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Adeishvili Nani, Eremeishvili Maka e Turmanidze
Nino per il reato di furto aggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, personalmente, denunciando genericamente una violazione di legge
e un difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorso vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà
espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per
l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla
mancanza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta
congruità della pena;

e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della

medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle
condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le
esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata
(v. Cass. Sez. IV 13 luglio 2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale ci sarebbe stata la dedotta violazione di legge e si evidenzia,
infine, una contraddittorietà della doglianza che giunge ad evidenziare nei titoli il
difetto di motivazione mentre nel corpo del ricorso si contesta un “eccesso” della
motivazione stessa;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

1

nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

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