Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8498 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8498 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILAGA ELIS N. IL 05/02/1980
avverso la sentenza n. 619/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
Halilaga Elis ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Ancona in data 28.09.2012, con la quale, in riferimento alla
posizione dell’odierno ricorrente, è stata confermata la sentenza di condanna resa
dal G.i.p. presso il Tribunale di Ancona il 4.05.2012, in riferimento alla violazione
dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
In primo luogo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale,
reiterando la doglianza relativa alla mancato inserimento della sostanza

si duole del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza è aspecifico e perciò inammissibile.
Invero, il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata,
limitandosi a reiterare il motivo dedotto in sede di gravame. E questa Suprema
Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano
generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n.
16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). In particolare, si è chiarito
che costituisce motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione, per aspecificità,
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
36406 del 27/06/2012, dep. 21/09/2012, Rv. 253893).
Del pari manifestamente infondato risulta il secondo ordine di doglianze.
Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, ha chiarito
che la spregiudicatezza con la quale il ricorrente aveva coinvolto una giovane amica
nella condotta criminosa e la particolare offensività della sostanza stupefacente di

denominata 6Monoacetilmorfina nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309/1990. Quindi

cui si tratta, erano evenienze che risultavano ostative alla concessione delle
attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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