Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8490 del 28/06/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8490 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) IMMOBILCRISTY S.R.L.
2) IMMOBILIARE ESERVIZI S.R.L.
avverso l ‘ordinanza n. 173/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/11/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sabbie le conclusioni del PG Dott. Ujk

/11, cLy1—;

Udit i difensor Avv.;

tk.g”

144

Data Udienza: 28/06/2012

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 20.12.1994 il Tribunale di Roma dichiarava Broccoletti
Maurizio, Di Pasquale Gerardo, Galati Antonio, Malpica Riccardo, Martucci
Matilde, Finocchi Michele e Sorrentino Rosa colpevoli, in tutto o in parte, delle
imputazioni loro ascritte e ordinava la confisca delle somme e degli immobili in
sequestro, fatta eccezione per alcuni immobili riferibili al Broccoletti, al Finocchi
e alla Sorrentino, meglio indicati nel dispositivo della sentenza, dei quali
disponeva la restituzione.

data 13.4.1996, oltre ad adottare alcune statuizioni di merito, revocava la
confisca di alcuni immobili indicati al punto D del dispositivo e confermava nel
resto la sentenza impugnata.
La Corte di cassazione, con sentenza in data 4.6.1997, annullava la sentenza
della Corte d’appello nei confronti dei ricorrenti Finocchi, Di Pasquale,
Broccoletti e Galati, limitatamente a questioni di merito, e nei confronti della
Sorrentino, limitatamente alle statuizioni concernenti la confisca, rinviando ad
altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio.
Con sentenza in data 30.3.1999 la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede
di rinvio, rideterminava la pena nei confronti dei suddetti imputati e indicava gli
immobili confiscati nei confronti di Sorrentino Rosa Maria. Detta sentenza
diveniva irrevocabile in data 24.10.2000.

Con provvedimento in data 23.6.2004 il consigliere delegato Sergio Castaldo
provvedeva agli adempimenti conseguenti alla confisca, siccome disposta nel
suddetto processo, individuando gli immobili confiscati sulla base di un rapporto
dei Carabinieri del R.O.S. di Roma n. 70/82-7-1993 in data 15.3.2002.
Avverso detto provvedimento veniva sollevato incidente di esecuzione davanti
alla Corte d’appello da parte degli interessati, oltre che per ragioni di merito,
per l’abnormità di un provvedimento della Corte d’appello adottato
monocraticamente e inaudita altera parte.
La Corte d’appello sospendeva ogni decisione di merito e rimetteva gli atti alla
Corte di cassazione per la denunciata abnormità del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 13.7.2005, dichiarava
inammissibili i ricorsi, perché proposti nei confronti di un atto non
giurisdizionale, e disponeva la restituzione degli atti alla Corte d’appello per la
decisione sulle istanze degli interessati, chiarendo che il titolo che aveva
originato la confisca dei beni non andava ricercato nel provvedimento del
consigliere delegato Sergio Castaldo, bensì nelle sentenze sopra indicate con le
quali era stata affermata la responsabilità penale degli imputati ed era stata
disposta la misura di sicurezza patrimoniale della confisca.
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A seguito di appello degli imputati, la Corte d’appello di Roma, con sentenza in

Con ordinanza in data 3.3.2006 la Corte d’appello di Roma, in merito
all’incidente di esecuzione sollevato dalla IMMOBILICRISTY S.R.L. e dalla
IMMOBILIARE E SERVIZI S.R.L., tendente ad ottenere la revoca della confisca e
la restituzione di immobili ritenuti riconducibili a Di Pasquale Gerardo, rigettava
le richieste avanzate dalle predette società.
Nella motivazione dell’ordinanza veniva precisato che il giudice della cognizione
aveva stabilito, a seguito di un’ampia disamina delle prove dichiarative e

impugnato sub lettere a, b e c), erano stati acquistati con denaro conferito da
Di Pasquale Gerardo e proveniente dai delitti per i quali il predetto era stato
giudicato e condannato, e che pertanto la formale intestazione alle suddette
società doveva considerarsi fittizia.
Veniva altresì precisato che i beni immobili in questione erano stati sottoposti a
sequestro con decreto della Procura della Repubblica di Roma in data
29.10.1993, notificato nella stessa data all’amministratore della società Storri
Gabriella; con decreto in data 6.11.1993, notificato 1’8.11.1993
all’amministratore della società Storri Gabriella; con decreto in data
16.12.1993, notificato nella stessa data all’amministratore della società Storri
Gabriella.

Avverso la predetta ordinanza del 3.3.2006 veniva proposta opposizione (così
qualificato da questa Corte il ricorso per cassazione), deducendo che i decreti di
sequestro degli immobili non erano mai stati depositati nel fascicolo del
dibattimento ed erano comparsi solo in sede esecutiva, in allegato al
menzionato rapporto del R.O.S. di Roma, e quindi il giudice di merito non
poteva aver disposto una valida confisca di beni immobili dei quali non gli
risultava che fossero stati sequestrati.
Nell’opposizione si era anche sostenuto che le suddette società, non avendo
preso parte al giudizio, non avevano avuto modo di contestare la ritenuta
Interposizione fittizia, e quindi erano legittimate a rivendicare la effettiva
proprietà dei beni in questione in sede di incidente di esecuzione.
Si era altresì sostenuto che la motivazione dell’ordinanza era contraddittoria
nell’attribuzione della qualifica di terzo estraneo al processo, qualifica non
riconosciuta alle società ricorrenti, ma riconosciuta nella stessa vicenda
processuale ad altra società – SOUTHERN REAL ESTATE LIMITED – che si
trovava però nella medesima posizione delle ricorrenti e alla quale erano stati
restituiti i beni oggetto di confisca.

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documentali acquisite, che gli immobili in questione (indicati nel provvedimento

Con ordinanza in data 11.11.2009 la Corte d’appello di Roma rigettava
l’opposizione, ritenendo che le considerazioni svolte in ordine al mancato
inserimento nel fascicolo del dibattimento dei provvedimenti di sequestro
dovevano essere fatte valere nel corso del processo di merito e che il Tribunale
di Roma, disponendo la confisca degli immobili in questione, aveva utilizzato i
detti provvedimenti di sequestro, nonostante la mancata presenza fisica degli
stessi in atti.
Osservava che i ricorrenti erano a conoscenza dei provvedimenti che avevano

della società; non essendosi la società opposta al sequestro nelle sedi rituali, la
confisca era opponibile alla stessa società, avendo il giudice della cognizione
escluso la terzietà delle suddette società, accertando che l’effettiva proprietà
degli immobili in sequestro era in capo a Di Pasquale Gerardo.
D’altra parte, se le società ricorrenti fossero state realmente estranee alla
vicenda, non avrebbero mancato di reagire al sequestro e di promuovere azioni
a tutela del loro diritto, anche nei confronti del Di Pasquale, cosa che invece
significativamente non avevano fatto per circa un decennio, ricordandosene solo
in sede di esecuzione della decisione irrevocabile.
Rilevava quanto accertato dal giudice della cognizione, e in particolare che il Di
Pasquale, in qualità di funzionario del SISDE, si era appropriato, per finalità
diverse da quelle istituzionali, di ingenti somme di denaro del predetto
organismo con le quali aveva acquistato gli immobili in questione, fittiziamente
intestandoli alle società ricorrenti.
Era anche significativo che il Tribunale di Roma avesse escluso dall’originaria
contestazione alcuni immobili, a riprova dell’estensione dell’oggetto
dell’accertamento.
Era compito del giudice dell’esecuzione quello di interpretare il giudicato,
ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi necessari per le finalità
esecutive, anche integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza e
con i capi di imputazione contestati.

Avverso l’ordinanza in data 11.11.2009 della Corte d’appello di Roma ha
proposto ricorso per cassazione il difensore della Immobilcristy s.r.l. e della
Immobiliare e Servizi s.r.l. deducendo, con un primo motivo, illogicità della
motivazione ed inosservanze ed erronea applicazione di norme processuali
stabilite a pena di nullità.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la questione del mancato deposito nel
fascicolo del dibattimento dei decreti di sequestro si sarebbe dovuta sollevare
nel corso del procedimento di merito e che su tale capo della decisione si era
formato il giudicato.
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colpito i beni, essendo stati detti provvedimenti notificati all’amministratore

La Corte d’appello non aveva considerato che le ricorrenti non avevano
partecipato al processo e quindi non avrebbero potuto sollevare alcuna
questione in relazione alla misura di sicurezza patrimoniale irrogata.
L’incidente di esecuzione era un mezzo di impugnazione esperibile da parte del
terzo per far valere il suo diritto che non poteva essere pregiudicato da
statuizioni prese senza che gli fosse stata data la possibilità di intervenire.
La notifica dei decreti di sequestro all’amministratore delle società ricorrenti non
avrebbe comunque consentito al Tribunale di disporre la confisca, mancando nel

in alcun modo essere utilizzati.
L’elenco dei beni allegato al capo di imputazione non poteva sostituire, in
termini di efficacia probatoria, i decreti di sequestro, essendo questi, con i
relativi verbali, i soli documenti previsti dalla legge per documentare l’avvenuto
sequestro.
La statuizione della confisca poteva quindi essere ritenuta operante solo per i
beni il cui sequestro risultava dagli atti del processo, in quanto solo questi beni
potevano essere conosciuti dal giudice di merito.
Con un secondo motivo ha dedotto l’omessa motivazione su un punto
essenziale del ricorso, riguardante il diverso trattamento riservato alle società
ricorrenti – non considerate terzi di buona fede – rispetto alla società Southern
Real Estate, alla quale erano stati restituiti i beni sequestrati, non essendovi
alcun motivo che avrebbe potuto giustificare il diverso trattamento, essendo le
posizioni delle società nella vicenda processuale del tutto simili.
Con un terzo motivo la difesa ha dedotto che, dopo aver rassegnato le proprie
conclusioni nel giudizio di opposizione, era venuta a sapere che la Corte di
appello aveva rigettato in precedenza ricorsi del tutto analoghi, riguardanti altri
ricorrenti interessati allo stesso procedimento di esecuzione, e quindi la propria
opposizione era stata trattata da un giudice che aveva di fatto già deciso sugli
stessi motivi di opposizione.
Con un quarto motivo ha denunciato l’abnormità della confisca, desumibile
anche dal fatto che, in corso di causa, i beni da confiscare prima erano stati
individuati (dal consigliere delegato Castaldo) in base all’elenco formato dai
Carabinieri del R.O.S.; successivamente, poiché in detto elenco erano compresi
anche beni immobili che non erano stati mai sequestrati, con l’ordinanza della
Corte di appello in data 11.11.2009 si era stabilito che i beni da confiscare
fossero quelli indicati nell’elenco allegato al capo di imputazione.

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fascicolo del dibattimento i provvedimenti di sequestro che quindi non potevano

CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata la questione concernente la
legittimazione delle società Immobilcristy e Immobiliare e Servizi a proporre
incidente di esecuzione per contestare il provvedimento di confisca degli
immobili intestati alle suddette società.
Non è contestato che i decreti di sequestro degli immobili in questione, emessi
dalla Procura della Repubblica di Roma in data 29.10.1993, siano stati notificati
alle suddette società, intestatarie degli immobili, con consegna del decreto a

Le società sarebbero potute intervenire nel corso del processo di cognizione per
rivendicare la proprietà degli immobili, ma non risulta che l’abbiano fatto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il terzo rimasto estraneo al
giudizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della
cosa già oggetto di sequestro preventivo, non ha il diritto di impugnare la
sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma
dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen., ma può presentare istanza di
restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del
procedimento, il quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di
cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, stesso codice, senza formalità,
con ordinanza – da comunicare al P.M. e da notificare all’interessato – non
suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice
(V. Sez. 2 sentenza n. 14146 del 14.3.2001, Rv. 218641).
Non essendo, però, la Immobilcristy e la Immobiliare e Servizi intervenute nel
corso del processo di cognizione, non può far stato nei loro confronti una
decisione assunta in un processo al quale le predette società non hanno
partecipato, e non risulta neppure che siano state messe in condizioni di
parteciparvi, poiché non è sufficiente la notifica del decreto di sequestro degli
immobili per dare la possibilità di intervenire nel corso del processo,
dell’esistenza del quale non risulta neppure che le società fossero venute a
conoscenza.
Il suddetto principio è stato più volte ribadito da questa Corte, la quale
recentemente ha precisato che Il provvedimento di confisca della cosa
sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa
stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di
cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito
la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono
legittimati a far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un
bene confiscato con sentenza irrevocabile (V. Sez. 1 sentenza n.3311
dell’11.11.2011, Rv. 251845).
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mani dell’amministratore delle società.

Pertanto, legittimamente le ricorrenti hanno proposto incidente di esecuzione
nel quale avrebbero potuto dimostrare – contrariamente a quanto accertato nel
giudizio di cognizione nei confronti di Di Pasquale Gerardo, ritenuto l’effettivo
proprietario degli immobili in questione – di essere le effettive proprietarie degli
immobili confiscati.
Non risulta che le ricorrenti abbiano versato in causa prove attestanti che gli
immobili confiscati fossero stati acquistati con propri e autonomi, rispetto a di
Pasquale Gerardo, mezzi finanziari.

confisca disposto nel giudizio di cognizione, con motivi però che non possono
essere accolti, perché infondati.
Con un primo motivo si è sostenuto che la confisca non poteva essere disposta
dal giudice della cognizione, poiché non erano stati acquisiti al fascicolo del
dibattimento i decreti di sequestro degli immobili.
L’eccezione è infondata, innanzitutto perché gli immobili, in effetti, erano stati
sequestrati con l’indicato provvedimento del P.M., notificato all’amministratore
delle società, e non vi è alcuna incertezza sulla loro identificazione, poiché
erano stati elencati nell’imputazione e ad essi è stato fatto espresso riferimento
nella motivazione della sentenza.
Correttamente la Corte d’appello ha osservato che le questioni relative
all’inserimento dei decreti di sequestro nel fascicolo del dibattimento dovevano
essere fatte valere nel corso del processo e sono ormai coperte dal giudicato.
Peraltro, il Tribunale, disponendo la confisca degli immobili in sequestro, aveva
fatto riferimento ai decreti di sequestro, e non rileva, ai fini della validità della
confisca, la mancata presenza fisica degli stessi in atti.
Nessun rilievo può avere la restituzione degli immobili alla società Southern
Real Estate, non essendo noto il motivo per il quale degli immobili sarebbero
stati restituiti alla suddetta società. Peraltro, l’affermazione che detta società si
sarebbe trovata nella stessa situazione delle ricorrenti è una mera asserzione
delle stesse, non supportata da alcun elemento di prova nel ricorso.
Deve essere ritenuta insussistente anche la denunciata incompatibilità dei
giudici della Corte d’appello che hanno deciso sull’opposizione, in quanto
l’istituto dell’incompatibilità opera solo nell’ambito del giudizio di cognizione,
sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto che la
competenza di quest’ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione
con il giudice della fase cognitiva e che, nell’ambito di detta competenza, non
può sussistere alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della
deliberazione da adottarsi “in executivis”.
L’individuazione dei beni sequestrati, anche se non indicati in modo specifico nel
dispositivo della sentenza, è stata legittimamente compiuta in sede di
6

Si sono limitate, legittimamente, a contestare la validità del provvedimento di

esecuzione, interpretando il giudicato attraverso l’esame dei capi di
imputazione, degli atti di causa e, soprattutto, della motivazione della sentenza.
Non può, infine, essere sollevata in questa sede questione sul provvedimento
adottato dal consigliere delegato Castaldo, avendo questa Corte già stabilito che
detto provvedimento ha natura amministrativa, e quindi non è impugnabile in
sede di incidente di esecuzione.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 28 giugno 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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