Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8490 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8490 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI FABIO N. IL 09/02/1978
141

G-$2 ,0 55Ero

avverso la sentenza n. 1051/2012 TRI 1-N
– EZ.DIST. di ORBETELLO,
del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
Pellegrini Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, in data 9.10.2012, con la
quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata
dalle parti, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Il ricorrente si duole della mancata applicazione della riduzione fino ad un

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative
accessorie che dalla pena medesima conseguono di diritto (Sez. un., 27 maggio
1998, n. 8488, Bosio). Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice
concerne il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento consegue
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida. E’ poi appena il caso di rilevare che l’art. 186, comma 2 quater,
cod. strada (come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 3.08.2007, n. 117,
convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente
l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo
186, anche in caso di .
Ciò posto, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha ripetutamente
affermato che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma
secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per
il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione
stradale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7382 del 12/01/2012, dep. 24/02/2012, Rv.
252390). Pertanto, del tutto legittimamente, il giudicante ha rilevato che la
disposizione di cui all’art. 222, comma 2 bis, cod. strada, non risultava applicabile
nel caso di specie.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 disembre2ou,_-Il Consigliere est.

iD

TATA 1

_IN CAN-GELLERI A

Presidente

terzo, di cui all’art. 222, comma 2, bis, cod. strada, con riguardo alla durata della

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