Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 849 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 849 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUCHA LUDOVIT N. IL 16/08/1982
SOTONA TOMAS N. IL 23/04/1986
VICHAR VACLAV N. IL 12/02/1986
avverso la sentenza n. 2130/2012 TRIBUNALE di BARI, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Mucha Ludovit, Sotona Tomas e Vichar Vaclav
per reati di falso (articolo 497 bis primo e secondo comma, 477 e 482 cod.pen.)

ed euro 400,00 di multa ciascuno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando difetto di
motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che li ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. Il
21 maggio 2003 n. 27930);

1

P

la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due di reclusione

i

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

P. T. M.

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