Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8488 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8488 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSI TARCISIO N. IL 22/10/1944
avverso la sentenza n. 2183/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
Bassi Tarcisio ha propsoto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Brescia in data 12.04.2012, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bergamo il 24.03.2010, in ordine al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Con il primo motivo la parte denuncia il vizio motivazionale, osservando che
la Corte territoriale si è limitata a richiamare una precedente decisione della

Con il secondo motivo l’esponente deduce la violazione di legge, osservando
che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto corretta la qualificazione
giuridica del fatto, in riferimento alla più grave fattispecie di cui all’art. 186, comma
2, lett. c), cod. strada; al riguardo, la parte considera che occorre prendere in
considerazione unicamente il valore corrispondente al solo decimale, e non al
decimale ulteriore.
I motivi di ricorso, che è dato censire congiuntamente, sono inammissibili.
Giova rilevare che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che, ai fini del
calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186, cod. strada, vengono in rilievo
anche i valori decimali. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che non vi è alcuna
ragione, né logica, né normativamente evincibile dal testo dell’art. 186, cod. strada,
che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare

tamquam non

essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla
medesima norma incriminatrice (Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009,
dep. 10.06.2009, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010,
dep. 18/08/2010, Rv. 248200). Pertanto, a fronte dell’accertamento di un tasso
alcolemico pari a 1,51 e 1,61 g/I, del tutto legittimamente la Corte di Appello ha
rigettato la richiesta di derubricazione del reato, nell’ambito applicativo della meno
grave fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

Suprema Corte.

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