Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8487 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8487 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MIN LUIGI N. IL 25/09/1957
TROTTI CLEANA N. IL 19/05/1982
avverso la sentenza n. 2295/2015 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
22/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/01/2016

De Min Luigi e Trotti Cleana ricorrono avverso la sentenza 22.9.15, emessa dal Tribunale di
Trento ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato continuato in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti anche alla
contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed £300,00 di multa per ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

ordine alla ritenuta insussistenza di elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della comunicazione della notizia
di reato, a quello delle denunce, nonché alle risultanze evidenziate nell’ordinanza applicativa della
misura cautelare.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di
Roma, 25 gennaio 2016

e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per mancanza di motivazione in

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