Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8487 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8487 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURT STEFAN N. IL 24/02/1973
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avverso la sentenza n. 1809/2010 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 04/12/2013
Motivi della decisione
Curt Stefan ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in data 26.05.2011, con la quale
è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ex art.
116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di ammenda. Il
deducente si duole della entità della pena inflitta.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avv. Giuseppe Riccio, difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
sentenza non appellabile, è inammissibile.