Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8486 del 25/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8486 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960
avverso il provvedimento n. 1785/2012 GIP TRIBUNALE di
MODENA, del 14/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 25/01/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto indirizzato anche al GIP presso il Tribunale di Modena, è stata
presentata da Cavani Alberto istanza di rimessione del procedimento penale
pendente avanti il Tribunale di Modena (n.r.g. 1785/12) nei suoi confronti.
2. Sostiene l’istante l’esistenza di una situazione di grave legittimo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta è inammissibile.
2. In diritto si osserva come, ai sensi del comma 1 dell’articolo 46 del
codice di rito, la richiesta di rimessione oltre ad essere depositata nella
cancelleria del Giudice debba essere notificata, entro sette giorni, a cura del
richiedente alle altre parti.
Il comma 4 del medesimo articolo 46 prevede, a sua volta, quale causa
d’inammissibilità della richiesta, l’inosservanza delle forme e dei termini di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
In fatto, questa volta, non essendo stata allegata alla presente richiesta
alcuna copia della notifica effettuata nei confronti delle altre parti ecco che ne
deriva l’affermata inammissibilità.
A ciò si aggiunga come ulteriore profilo d’inammissibilità si rinviene nella
confusione tra l’istituto delle rimessione e quello della ricusazione che sembra
trasparire dal ricorso stesso.
3.
Dalla declaratoria d’inammissibilità deriva, infine, la condanna
dell’istante al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2016
Il Co
ler estensore
sospetto a suo danno da parte del Giudice Barbara Malavasi