Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8477 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8477 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA VITTORIA N. IL 19/06/1992
avverso la sentenza n. 920/2011 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
De Rosa Vittoria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Foggia del 15.02.2012, con la quale, all’esito di giudizio
abbreviato, l’esponente è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa,
di C 1.200,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13), cod.
strada.
L’esponente con il primo motivo denuncia del tutto genericamente la

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della entità della pena.
Il ricorso è inammissibile.
In riferimento al primo motivo, si osserva che la ricorrente non propone
alcuno specifico motivo di censura, che attinga l’apparato motivazionale posto a
fondamento della sentenza impugnata. E questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre
a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010,
dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. Il giudicante ha infatti considerato che l’incensuratezza della prevenuta
giustificava il riconoscimento delle attenuanti generiche ed ha contenuto la pena in
C 1.800,00 di ammenda, pena che è stata poi ridotta di un terzo, per la diminuente
di rito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

violazione di legge ed il vizio motivazionale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

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