Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8476 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8476 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACO VELLI FRANCO N. IL 03/07/1968
avverso la sentenza n. 289/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
Giacovelli Franco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Brescia in data 3.05.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bergamo il 27.10.2011, in ordine al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
L’esponente con il primo motivo denuncia il vizio motivazionale in riferimento

istruttoria dibattimentale non sia emersa la prova che Giacovelli si trovasse alla
guida del veicolo. E ritiene che la Corte di Appello abbia effettuato una mera
esposizione del materiale probatorio, senza formulare alcuna argomentazione
valutativa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle
attenuanti generiche; si duole della entità della pena e della durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo la parte propone censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI

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all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. La parte ritiene che dalla

sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel
caso di specie, la Corte di Appello ha del tutto conferentemente rilevato che la
doglianza relativa alla affermazione di responsabilità non poteva trovare
accoglimento, atteso che Giacovelli, all’atto dell’intervento dei verbalizzanti, si
presentava completamente ubriaco, si trovava seduto al posto di guida del veicolo
e cercava, invano, di rimettere in moto la macchina, che aveva divelto il
parapedoni.

Si osserva, al riguardo, che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale,
anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’
appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha infatti
considerato che Giacovelli risulta gravato da precedenti penali, anche specifici, e
che perciò non potevano concedersi le attenuanti generiche. In riferimento alla
entità della pena, il Collegio ha poi considerato che il primo giudice già si era
attestato sul minimo edittale. Infine, la Corte territoriale ha rilevato che la durata
della sospensione della patente di guida era stata determinata in misura ben
inferiore a quella prevista dalla legge, per il caso in cui il veicolo appartenga a
persona estranea al reato ed il conducente abbia provocato, come nella fattispecie,
un incidente stradale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

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