Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8475 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8475 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC RENATA (ALIAS) N. IL 26/09/1990
avverso la sentenza n. 9626/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Roma giudicava l’imputata responsabile del reato di cui all’art.116
co. 13 cod. str.;
-Rilevato che l’imputata proponeva appello, di seguito qualificato ricorso per cassazione,
deducendo l’eccessività della pena inflitta;
– Ritenuto che il motivo proposti attiene alla rivalutazione del merito, piuttosto che a censure
– rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
integranti vizi di legittimità e che ciò determina l’inammissibilità dell’impugnazione;