Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8469 del 25/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8469 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARNIERI LORETA N. IL 18/09/1973
avverso la sentenza n. 85/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/01/2016
Guamieri Loreta ricorre avverso la sentenza 6.11.14 della Corte di appello di L’Aquila con la quale,
in parziale riforma di quella in data 30.9.13, emessa dal Tribunale di Vasto a seguito di giudizio
abbreviato, è stata ridotta la pena, per il reato di furto aggravato — con le già concesse attenuanti ex
artt.62 n.4 e 62-bis c.p., dichiarate equivalenti anche alla contestata recidiva — a mesi otto di
reclusione ed €200,00 di multa.
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere la Corte aquilana erroneamente dichiarato inammissibile il
primo motivo di appello, con il quale era stato chiesto il riconoscimento dell’esimente di cui
all’art.54 c.p. per avere la Guarnieri agito per necessità, nonostante fosse chiari il capo della
sentenza che si intendeva contestare, sussistendo tutti i presupposti per applicare nella specie la
scriminante in questione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Come correttamente rilevato dai giudici di appello, infatti, il gravame dell’imputata non si confronta
con la motivazione con cui il tribunale ha respinto la richiesta di riconoscimento dell’esimente di
cui all’art.54 c.p., ma si limita a riproporre la richiesta tout court alla Corte di appello.
Legittimamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto violato il disposto di cui
all’art.581 c.p.p., mancando nell’atto di appello qualunque critica specifica all’ampia motivazione
del diniego dell’esimente in parola formulata dal tribunale, concludendo quindi, sul punto, per
l’inammissibilità del gravame, salvo poi pervenire ad un ridimensionamento del trattamento
sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di £ 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 gennaio 2016