Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8469 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8469 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LORENTIS ROBERTO N. IL 14/08/1973
avverso la sentenza n. 13668/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 04/12/2013

Motivi della decisione
De Lorentis Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Roma in data 11.07.2012, con la quale è stata applicata ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti, in ordine al reato ex
art. 186, cod. strada.
La parte deduce del tutto genericamente il vizio motivazionale, circa la
quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.

attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.

Invero, il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che

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