Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8468 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8468 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGANO’ FRANCO N. IL 14/01/1946
avverso la sentenza n. 161/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

a.

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, decidendo su rinvio conseguente ad
annullamento relativo al trattamento sanzionatorio, riduceva la pena inflitta dal giudice di
primo grado all’imputato per il reato di cui all’art. 24 D.P.R. b. 203/88, per avere costui, nella
qualità di legale rappresentante della C.E.P. s.r.I., continuato l’esercizio dell’attività di
produzione di agglomerante cementizio nonostante il rigetto della richiesta di autorizzazione

– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 158 c.p.p.;
– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura alla luce del rilievo che, con sentenza del
14/1/2008, la Corte di Cassazione ha annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
altra sentenza della Corte territoriale, in tal modo determinando il formarsi del giudicato
(progressivo) in punto di responsabilità dell’imputato (Sez. 5, Sentenza n. 43051 del 2010);
– Rilevato, infatti, che alla data della richiamata pronuncia, anche a ritenere cessata la
permanenza del reato alla data del 15/9/2004, indicata dall’istante, il termine di prescrizione
non si era ancora compiuto;
– Rilevato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

per le emissioni in atmosfera (fatto dell’ottobre 1999);

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