Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8467 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8467 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLEVA PIERLUIGI N. IL 24/09/1955
avverso la sentenza n. 2618/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Alleva Pierluigi per il
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

in merito alla affermazione della penale responsabilità, nonché una violazione di
legge nascente dall’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 219 comma 2
n. 1 L. Fall..
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome il primo motivo è
costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla illogicità della
motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le
quali, nel caso in esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere
esistente e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la
motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole; che, inoltre, giova rammentare, in
punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando
ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che il secondo motivo appare del tutto incomprensibile in quanto
all’imputato sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante con irrogazione della pena nel minimo edittale e,
pertanto, con sostanziale esclusione della contestata aggravante di cui all’articolo
219 L.Fall.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso il 25 gennaio 2016.

della Cassa delle Ammende.

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