Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8466 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8466 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BARBA FRANCESCO N. IL 22/12/1952
avverso la sentenza n. 1100/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato De Barba

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una generica violazione
di legge e una mancanza di motivazione in merito all’affermazione della penale
responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una molto generica contestazione circa una pretesa violazione di legge in
merito all’affermazione della penale responsabilità; trattasi, inoltre, di doglianza
che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta dalla Corte
territoriale che rende manifestamente infondato il motivo di doglianza; che, del
pari, la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta motivata, così
sfuggendo al sindacato di legittimità di questa Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2016.

Francesco per il reato di ingiurie e minacce;

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