Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8466 del 14/02/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8466 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALMANA SILVANO N. IL 19/02/1948
avverso l’ordinanza n. 951/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di MILANO, del
20/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIVXSUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
/LP‘ko, OLO-OL
(upyth- 612-

/

Udiei ifensoriAvvtlitAfilto E C/A1A4,11; iltAL

Data Udienza: 14/02/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 giugno 2012, il Tribunale di Milano, XII sezione penale in
funzione di giudice del riesame, confermava l’ ordinanza del Tribunale in sede, con
la quale era stata respinta l’ istanza di sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere applicata nei confronti di Scalmana Silvano con quella degli
arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione (quale amministratore della
Woodsys S.r.l. e della AcquaricOoS.r.l.) ad associazione a delinquere finalizzata al
riciclaggio continuato commesso mediante operazioni dirette ad ostacolare l’
identificazione della provenienza dai delitti di truffa ai danni della Banca Popolare di
Lodi e di Unicredit; di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di bancarotta
fraudolenta distintiva documentale ai danni della Acquarìoè.S.r.l. dichiarata fallita l’
8.6.2010, reati per i quali aveva riportato condanna alla pena di sei anni sei mesi di
reclusione e tremilacinquecento/00 euro di multa.
Il Tribunale, richiamata l’ ordinanza del 17.10.2011 con la quale il medesimo
Tribunale aveva confermato il provvedimento del GIP cherespinto analoga istanza,
ha osservato che i pur essendo venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio
permaneva quello di reiterazione di analoghe condotte, in considerazione della
propensione dimostrata a commettere reati di riciclaggio non scongiurata dal
sequestro in atto (e dalla disposta confisca) dei beni strumentali non potendosi
escludere che (alla luce dell’ esperienza maturata e dei contatti avuti) altri mezzi
potrebbero essere messi a sua disposizione. Unica misura idonea risultava essere
quella in atto, gli arresti domiciliari non garantendo le finalità di prevenzione
indicate.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– mancanza di motivazione con riferimento ali’ eccepita immotivata ed erronea
attribuzione di un effetto preclusivo a valutazione del quadro cautelare alla fase
processuale intercorrente fra la chiusura dell’ istruzione dibattimentale e l’ avvio
della discussione;
– contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione ad
affermazioni inconciliabili circa I’ individuazione di effetti ostativi a valutazioni
probatorie in prospettiva cautelare connaturati alla fase processuale intercorrente
fra la chiusura dell’ istruzione dibattimentale e l’ avvio della discussione nonché in
relazione alla ritenuta efficacia sanante dalla sopravvenuta pronuncia della sentenza
di merito;
– mancanza e incoerenza della motivazione nella parte relativa alle esigenze
cautelari individuate esclusivamente nel pericolo di recidivanza e alla valutazione di
inadeguatezza degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con terzi, posto f he

riciclaggio di danaro di provenienza illecita nonché (nella medesima qualità) di

proprio tali modalità offrono garanzia dell’ impedimento alla ripresa di analoghe
condotte delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché la mancata
specifica indicazione delle deduzioni difensive poste a fondamento della richiesta di
valutazione (a fini asseritamente cautelari) delle prove acquisite nel corso dell’
motivazione sull’ effetto preclusivo connesso alla fase processuale;
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la contraddizione tra l’
esclusione della carenza di motivazione dell’ ordinanza di rigetto (anche sotto il
profilo della ritenuta ostatività della fase processuale in relazione alla valutazione
del materiale probatorio acquisito) e la condivisione delle considerazioni difensive
sulla inesistenza di preclusioni alla valutazione del materiale probatorio a fini
cautelari ha trovato la sua soluzione nel (correttamente) ritenuto valore assorbente
della pronuncia della sentenza. Nonostante la sopra rilevata aspecificità del ricorso,
appare, ancorché per implicito, espresso il convincimento (condivisibile) che la
valutazione relativa alle prove acquisite è superata ed assorbita dalla pronuncia di
affermazione di responsabilità della sentenza di condanna.
3. Il terzo motivo è infondato, perché, preso atto che esso attiene solo alla
questione dell’ adeguatezza della misura (perché quella della sussistenza delle
esigenze cautelari è evocata ma non argomentata) e tenuto conto che oggetto della
richiesta era la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari
con divieto di contatti con terzi, l’ ordinanza impugnata ha, sebbene per implicito,
effettuato la valutazione prognostica di incapacità di spontanea osservanza delle
prescrizioni (in quanto fondata sulla fiducia di capacità di autocontrollo) in
conseguenza dell’ apprezzamento negativo della personalità dell’ imputato che ha
reiterato nel tempo gravi condotte delittuose con la dimostrazione di “particolare
abilità nel non figurare direttamente negli organismi societari e di servirsi di
prestanome….”.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente decisione non consegue la liberazione del ricorrente, a cura
della Cancelleria dovrà provvedersi alla comunicazione di legge al direttore dell’
istituto di pena dove il ricorrente è ristretto.

istruttoria dibattimentale non consente la delibazione sulla mancanza-erroneità di

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’ art. 94 disp.att. cod. proc. peti.
Roma 14 febbraio 2013

IYnsii lire Est.

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