Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8464 del 25/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8464 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:•
SPINELLI CRISTOFORO N. IL 05/02/1970
avverso la sentenza n. 3478/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/01/2016
Spinelli Cristoforo ricorre avverso la sentenza 26.6.14 della Corte di appello di L’Aquila che ha
confermato quella in data 11.6.13 del G.i.p. di Pescara con la quale è stato condannato, per il reato
di cui all’art.495 c.p., alla pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per la sola
declinare le esatte generalità < ancor prima che si verificassero effetti della sua precedente
condotta>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che del tutto legittimamente sono state negate le invocate attenuanti
generiche, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p., in considerazione della negativa personalità del
prevenuto, soggetto pluripregiudicato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fmi di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 gennaio 2016
personalità dell’imputato, nonostante la condotta resipiscente dal medesimo tenuta e consistita nel