Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8464 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8464 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANUCCI LUIGI N. IL 28/06/1977
avverso la sentenza n. 3541/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila, rideterminando la pena inflitta, confermava nel
resto la sentenza del giudice di primo grado con la quale l’imputato era dichiarato colpevole
per il reato di tentato furto in abitazione;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
violazione di legge e vizio motivazionale per mancata valutazione delle risultanze d’indagine
concessione delle attenuanti generiche;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del combinato
disposto ex artt.581-591C.P.P.;
– che, con riferimento al presunto diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono, altresì,
manifestamente infondati, dato che dette circostanze sono state concesse dai giudici di merito;
-che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
che avrebbero determinato l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., nonché in ordine alla mancata