Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8463 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8463 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALONE CLAUDIO N. IL 28/01/1967
avverso la sentenza n. 2365/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/01/2016

Pasqualone Claudio ricorre avverso la sentenza 28.11.14 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 30.6.14 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui agli artt.81 cpv., 477-482 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

configurato il reato di falso nonostante non vi sia prova certa dell’avvenuta alterazione del
documento originale, essendo in atti soltanto una fotocopia ed avendo l’imputato utilizzato solo una
riproduzione contraffatta di un documento originale.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere
i giudici escluso la recidiva in ragione della risalenza nel tempo delle tre precedenti condanne e la
non particolare gravità del reato in esame
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Pasqualone derivi dall’aver egli formato
una falsa carta d’identità ed una falsa tessera sanitaria, che riportavano le errate generalità
dell’odierno ricorrente, con la propria fotografia, ma quelle, corrette, di Pasqualone Antonio,
persona inesistente presso il Comune di Alba, mentre il numero della carta di identità originale
conteneva le generalità del Pasqualone Claudio.
Poiché non vi è dubbio che sia la falsa tessera sanitaria — modificata in modo da renderla
compatibile con i falsi dati risultanti dal documento di identità — che la falsa carta di identità sono
state usate in modo da farle apparire come originali, a nulla rileva discettare se tali documenti
fossero fotocopie o il risultato di elaborazione a mezzo computer, dal momento che il loro utilizzo
come originali integra il reato di falsità materiale proprio perché idonei a trarre in inganno i terzi di
buona fede.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado ritenuto

Legittimamente , poi, non è stata esclusa la contestata recidiva tenuto conto della oggettiva gravità
del fatto ( documenti utilizzati per commettere il reato di truffa ), commesso da soggetto
pluripregiudicato la cui reiterazione nel reato, pure a distanza di tempo, è indicativa — come
perspicuamente rimarcato dai giudici di appello – .

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