Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8462 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8462 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELFASSI ABDERRAHIM N. IL 19/09/1982
avverso l’ordinanza n. 35/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 04/12/2013
Motivi della decisione
Belfassi Abderrahim ha proposto personalmente ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia in data 3.07.2012, con la quale
è stata rigettata la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione che era stata
proposta dal medesimo esponente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura
Generale, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile ovvero rigetti il
ricorso.
Osserva d’ufficio il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 613 cod. proc.
pen., il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della
cassazione e che non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2002, dep. 12/11/2002, Rv. 223185).
Pertanto, il ricorso che occupa, proposto di persona, risulta inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende. La natura della rilevata causa di inammissibilità del
ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione
tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Compensa le spese del giudizio di questo grado tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2013.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.