Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 846 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 846 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARINA RAFFAELE N. IL 06/05/1958
avverso la sentenza n. 2622/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

pia

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Farina Raffaele per
il reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione riguardo alla affermazione della propria responsabilità e una
violazione di legge in merito alla non concessione delle attenuanti generiche
prevalenti
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie e perchè non è
possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi
inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d.
doppia conforme;
giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti è stata,
inoltre, pienamente giustificata dal Giudice del merito per cui sfugge al sindacato
di legittimità, non ravvisandosi né essendo stato aliunde prospettata neppure la
erronea applicazione delle relative disposizioni della legge sostanziale;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA