Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8455 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8455 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AISSA AMEHAMED N. IL 05/07/1989
SAAD BILEL N. IL 11/12/1988
avverso la sentenza n. 1731/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova ha sostanzialmente confermato,
rimodulando la pena, la sentenza di primo grado con la quale Aissa Arnehamed e
Saad Bilel erano stati condannati per il delitto di furto aggravato in concorso.

gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando concordemente una
violazione di legge ed una motivazione illogica in merito alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena e il Saad
anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2.

In primo luogo perché nelle doglianze avanti questa Corte si

prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di
appello e sulle quali è stata data concreta e logica risposta.
3. Che, del pari, la quantificazione della pena, in quanto non illegale,
sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di
circostanze di fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità. A ciò
si aggiunga come le attenuanti generiche non siano state concesse con
motivazione che anch’essa sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte per
le medesime ragioni.
La Corte territoriale, inoltre, nulla ha potuto dire in merito alla
concessione della sospensione condizionale della pena in favore del Saad in
quanto, come ricavabile dall’esame del verbale di causa e contrariamente a
quanto affermato dalla difesa non risulta neppure essere stata richiesta nelle
conclusioni riportate.
4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili e i
ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e
ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata la
vicenda processuale, si stima equo fissare in euro 1.000,00.
P.T.M.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2016.

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