Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8455 del 23/06/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8455 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 12/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

Data Udienza: 23/06/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da A.A. avverso l’ordinanza indicata
in rubrica, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo del
ricorrente avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata speciale, in
ragione della condanna in espiazione per reato ostativo ex art. 4-bis ord.pen., è
manifestamente infondato, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, a partire dalla sentenza

tunc delle norme introdotte con un decreto d’urgenza non convertito in legge, e
la natura di norma processuale della modifica apportata, in sede di conversione,
dalla legge n. 10 del 2014 all’art. 4 del D.L. n. 146 del 2013, soggetta perciò alla
regola tempus regit actum, escludono qualsiasi ultrattività della norma di diritto
penitenziario originariamente contenuta nel decreto non convertito, a
prescindere dal fatto che l’istanza di integrazione del beneficio della liberazione
anticipata fosse stata presentata nella vigenza della norma originaria (e non
convertita in legge), la cui caducazione ne esclude in radice l’idoneità a generare
diritti o aspettative suscettibili di tutela; non sono prospettabili questioni di
disparità di trattamento o di legittimità costituzionale della norma che esclude i
condannati per reati indicati nell’art. 4-bis ord.pen. dalla disciplina che amplia la
detrazione di pena semestrale, potendo il legislatore legittimamente sottoporre il
regime speciale introdotto dalla novella a limiti ragionevoli determinati da
situazioni alle quali si collega una connotazione di immanente e peculiare
pericolosità (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260849); di tali principi
l’ordinanza gravata ha fatto perciò corretta e incensurabile applicazione, negando
legittimamente al ricorrente la maggiorazione del beneficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 2.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23/06/2017

n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260848, che i principi in tema di caducazione ex

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