Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8454 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8454 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAURIA GIUSEPPE EUSTACHIO N. IL 20/09/1961
avverso la sentenza n. 465/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/01/2016

Lauria Giuseppe Eustachio ricorre avverso la sentenza 26.6.14 della Corte di appello di Potenza che
ha confermato quella in data 19.4.13 del Tribunale di Matera con la quale è stato condannato, per i
reati di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a p.u., unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di anni due di reclusione
ed €450,00 di multa.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per non avere i giudici di secondo grado considerato
che era stato lo stesso vice-brigadiere Scarone ad affermare che il Lauria gli aveva detto che stava
recandosi dalla zia che abitava nelle vicinanze del luogo del tentato furto, di talchè la mancanza di
impronte e il mancato rinvenimento di attrezzi costituivano ulteriore riscontro alle proteste di
innocenza dell’imputato.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di elementi certi per l’individuazione dell’autore o
degli autori del tentato furto, né poteva ritenersi sussistente il reato di cui all’art.337 c.p., dal
momento che gli stessi carabinieri, dopo il controllo dei documenti, avevano lasciato andar via il
Lamia.
Infme, con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, con il
criterio della prevalenza, negate senza alcuna motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché reiterativo delle
doglianze già avanzate in sede di appello e puntualmente disattese dai giudici territoriali, sia perché
manifestamente infondato, avendo i giudici di secondo grado, con motivazione congrua ed immune
da profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’imputato derivi
dall’essere stato sorpreso dai verbalizzanti, assieme al complice Vrapi Gentian (non ricorrente),
subito dopo il tentativo di furto, non venendo tratto in arresto solo perché datosi alla fuga dopo
essersi scagliato con violenza contro il vice brigadiere Carone, mentre gli attrezzi adoperati per lo
smontaggio delle ruote erano stati rinvenuti nel parcheggio antistante la concessionaria.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

Legittimamente sono state negate le attenuanti generiche con l’invocato criterio della prevalenza in
considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali a carico del Lauria, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza
che peraltro l’odierno ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti elementi di segno
positivo non considerati dai giudici di merito.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1 .000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 gennaio 2016

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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