Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8453 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8453 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REIFONAS SARUNAS N. IL 18/06/1986
BIKBAEW ANDREI N. IL 25/03/1984
avverso la sentenza n. 9067/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Venezia – giudice per le indagini preliminari – applicava agli
imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per i reati di cui agli artt. 624
bis, 337 e 582 c.p.;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
rilevando la mancata considerazione delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine,
di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di