Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8452 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8452 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO ANDREA N. IL 21/01/1977
avverso la sentenza n. 2848/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di tentativo di furto aggravato;
-Rilevato che l’imputato proponeva impugnazione avverso detta decisione deducendo
violazione di legge e vizio motivazionale, sia in relazione all’affermazione della responsabilità
penale, con riferimento all’applicazione dell’art. 62 bis c.p.;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del combinato

-rilevato, altresì, che gli stessi concernono la valutazione dei fatti in termini non consentiti in
sede di legittimità, a fronte di congrua motivazione, mentre, quanto al trattamento
sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state concesse all’imputato;
-che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

disposto ex artt.581-591 C.P.P.;

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