Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8450 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8450 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Istituto Figlie di San Camillo di Trento
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
1. Paris Ettore, nato a Verla di Giovo il 02/12/1944
2. Casanova Luigi, nato a Belluno il 13/09/1955

avverso la sentenza del 18/04/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Roberto Zannotti, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Fabio Righetti in sostituzione dell’avv. Mauro Bondi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

1

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Trento dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ettore Paris
e Luigi Casanova, per non costituire il fatto reato in quanto commesso
nell’esercizio del diritto di critica, in ordine all’imputazione del reato di cui all’art.

Questo Trentino, diretta dal Paris, un articolo redatto dal Casanova ed intitolato
«San Camino, un ospedale in mano ai furbi».
La parte civile ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Premesso in primo luogo che la sentenza impugnata veniva pronunciata
su un’imputazione formulata a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione
del procedimento, e che nella stessa sentenza si dava atto di come detta
imputazione non avesse tenuto conto delle disposizioni adottate in quella sede
dal Giudice per le indagini preliminari, limitando la contestazione al contenuto del
titolo dell’articolo, privo di elementi tali da rendere l’accusa sostenibile in
giudizio, il ricorrente deduce violazione di legge laddove il Giudice dell’udienza
preliminare valutava di propria iniziativa il testo dell’articolo ai fini della
ravvisabilità della scriminante del diritto di critica, sostituendosi al pubblico
ministero nell’individuazione del fatto contestato ed impedendo alle parti il
confronto dialettico sulla questione, e contraddittorietà con l’affermazione,
contenuta nella stessa sentenza, per la quale sarebbe stato doveroso invitare il
pubblico ministero a riformulare l’imputazione.
2.

Sulla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica, il

ricorrente deduce violazione di legge nell’espressione di una valutazione estranea
all’esame del giudice dell’udienza preliminare, limitato all’esistenza di elementi
idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ed invece relativa al merito della
responsabilità dell’imputato, e come tale riservata al giudice del dibattimento;
violazione di legge nel riferimento ad un diritto di critica sindacale per la
condotta di un giornalista; mancanza di motivazione sulle espressioni
diffamatorie diverse da quella genericamente riferita all’inaffidabilità
dell’ospedale; illogicità della ricostruzione del contenuto di quest’ultima
espressione in termini conformi all’esercizio di una legittimek critica; e
contraddittorietà della motivazione sulla veridicità dei fatti riportati nell’articolo.

4-

2

595 cod. pen., contestato nella pubblicazione in Trento il 10/11/2009 sulla rivista

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso relativi alla dedotta violazione dei limiti dell’imputazione
contestata sono fondati.
La motivazione della sentenza impugnata esordiva esplicitamente con il
rilevare come il pubblico ministero non avesse adeguato la formulazione
dell’imputazione alla precedente ordinanza reiettiva della richiesta di
archiviazione, mantenendo espressamente la limitazione della contestazione al

Giudice dell’udienza preliminare, conformemente a quanto già osservato in sede
di rigetto della richiesta di archiviazione, evidenziava la mancanza di profili
diffamatori idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Dal successivo sviluppo della motivazione emerge tuttavia il convincimento
del giudice di merito in ordine alla prospettabilità dell’ipotesi accusatoria con
riguardo ad espressioni contenute nel testo dell’articolo, segnatamente indicate
nei riferimenti a «annosi conflitti sindacali, licenziamenti e dimissioni nel
personale, assistenza inadeguata ai degenti, caduta verticale di prestigio,
gestione furbesca, smantellamento e inaffidabilità dell’ospedale».
Orbene, in una situazione quale quella descritta, il percorso ritualmente
praticabile in sede di udienza preliminare è precisamente delineato dai principi
affermati in materia da questa Corte, e puntualmente richiamati dal ricorrente.
Rientrano infatti nei poteri del giudice la sollecitazione del pubblico ministero a
modificare o integrare l’imputazione in quella sede, ovvero, nel caso in cui detta
sollecitazione non abbia esito, l’emissione di un provvedimento regressivo del
procedimento ai fini di tale riformulazione (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
(01/02/2008), Battistella, Rv. 238239; Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011,
Bianchini, Rv. 250494). Non è invece consentita al Giudice dell’udienza
preliminare l’autonoma modifica del fatto oggetto dell’imputazione (Sez. 6, n.
28481 del 17/04/2012, C., Rv. 253695); come non lo è l’adozione, a sostegno di
una decisione di non luogo a procedere, di una motivazione incongrua rispetto
all’imputazione formalmente contestata (Sez. 5, n. 46307 del 17/10/2008,
Berretta, Rv. 242606).
Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare articolava invece la
motivazione della sentenza impugnata sulle espressioni, sopra riportate, per
quanto detto estranee all’imputazione e tratte dal testo dell’articolo di stampa,
evidenziandone per un verso la potenzialità diffamatoria ma, per altro, la
riconducibilità alla scriminante del diritto di critica. Tanto contrasta
evidentemente con i principi sopra richiamati; essendosi tale tragitto
motivazionale risolto in un’implicita ed autonoma modifica del fatto contestato o,
,–:’ )
3

contenuto del titolo dell’articolo per il quale si procede; titolo per il quale il

comunque, in un’argomentazione fondata su un fatto diverso da quello precisato
nell’imputazione, e nella sottrazione della materia del procedimento al
contraddittorio da instaurarsi su un’imputazione ritualmente formulata dal
pubblico ministero, in ordine alla quale le altre parti abbiano modo di discutere
esplicando i rispettivi diritti processuali.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Trento per un nuovo esame in conformità ai principi esposti,

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuova
esame.
Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

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