Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8450 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8450 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANIELE MIKE N. IL 27/11/1968
avverso la sentenza n. 412/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo
grado con la quale Daniele Mike era stato condannato per i delitti di ingiurie,
minacce e percosse.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

motivazione illogica in merito alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In primo luogo perché nelle doglianze avanti questa Corte si

prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di
appello e sulle quali è stata data concreta e logica risposta.
3. Che, del pari, la quantificazione della pena, in quanto non illegale,
sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di
circostanze di fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità. A ciò
si aggiunga come le attenuanti generiche non siano state concesse con
motivazione che anch’essa sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte per
le medesime ragioni.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata la vicenda
processuale, si stima equo fissare in euro 1.000,00.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2016.

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge ed una

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