Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8449 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8449 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
nel procedimento nei confronti di
1. Di Silvio Rosa, nata a Cassino l’08/04/1990
2. Di Silvio Loreta, nata a Cassino 1’08/04/1990

avverso l’ordinanza del 13/02/2013 del Tribunale di Cassino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Mura, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;

1

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato non veniva convalidato l’arresto eseguito
1’11/02/2013 da una guardia giurata del supermercato Panorama di Cassino nei
di Rosa Di Silvio e Loreta Di Silvio in flagranza del reato di furto aggravato di
generi alimentari del valore di C. 84 in danno del predetto esercizio, per la
ritenuta mancanza dei requisiti previsti dall’art. 381, comma quarto, cod. proc.
pen. in caso di arresto facoltativo.

e deduce violazione di legge osservando che la ricorrenza nella specie
dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen., derivante dall’aver le indagate
agito in concorso con la minore Pasqualina Di Silvio, ed il valore delle merci
sottratte, che escludeva la ravvisabilità dell’attenuante del danno di speciale
tenuità, rendevano l’arresto obbligatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Nello stesso provvedimento impugnato si dava atto che il furto, per il quale
l’arresto era stato eseguito, risultava commesso da tre persone sorprese con la
refurtiva da una guardia giurata in servizio presso il supermercato. Ricorrendo di
conseguenza la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma quinto, cod.
pen., l’arresto era pertanto obbligatorio, ai sensi dell’art. 380, comma secondo,
lett. E cod. proc. pen., in assenza dei presupposti per il riconoscimento
dell’attenuante del danno di speciale tenuità; condizione, questa, non
evidenziata nell’ordinanza oggetto di gravame, nella quale compare unicamente
un generico riferimento al contenuto valore della merce sottratta, ai diversi fini
della valutazione sulla insussistenza di esigenze cautelari che giustificassero
l’arresto in quanto ritenuto, per quanto detto erroneamente, facoltativo.
L’arresto era dunque legittimamente eseguito; ed in tal senso il
provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato
effettuato legittimamente.
2

Il Procuratore della Repubblica ricorre sulla ritenuta facoltatività dell’arresto,

Così deciso in Roma il 29/01/2014
Il P

e

Il Consigliere estensore

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