Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8448 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8448 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 11/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/01/2014

FATTO E DIRITTO

Palau Giovannetti Pietro ricorre avverso l’ordinanza 31.5.10 con cui la Corte di appello di Milano
ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del Presidente
della TI” Sezione penale della locale Corte di appello.

non avere la Corte di appello proceduto a norma dell’art.127 c.p.p., come prescritto dal comma 3
dell’art.41 c.p.p., bensì de plano in relazione ad una causa di ricusazione che era sorta in udienza, i
cui motivi andavano vagliati nel contraddittorio delle parti che appariva necessario per valutare la
portata stessa della dichiarazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
atteso che nella specie nessuna violazione del contraddittorio vi è stata da parte della Corte
territoriale, in quanto in materia di ricusazione del giudice deve essere seguita la procedura prevista
dall’art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un fumus boni juris
che giustifichi il passaggio all’esame del merito, ma non quando —come nella specie — sia ritenuta
prima facie infondata (per non costituire le circostanze prospettate dal Palau alcuna ipotesi di
‘inimicizia grave’ tra il giudice e l’imputato), sì da poter essere dichiarata inammissibile con la
procedura de plano e cioè , come recita l’art.41, comma 1, c.p.p. (cfr., tra le altre,
Cass., sez.V, 5 ottobre 2005, n.43855).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione di legge per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2014

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