Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8445 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8445 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRO MIRKO N. IL 09/06/1980 parte offesa nel procedimento
c/
FOFFANO ANDREA N. IL 09/05/1983
RIBOLDI MARCO GIUSEPPE N. IL 07/01/1982
avverso il decreto n. 683/2012 GIUDICE DI PACE di MONZA, del
03/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difensor vv.;

e

Data Udienza: 12/12/2013

Letta la requisitoria in data 31/01/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Alfredo Montagna, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 03/10/2012, il Giudice di pace di Monza disponeva
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Andrea Foffano e di Marco

Avverso il decreto indicato ha proposto ricorso per cassazione, quale
difensore e procuratore speciale della persona offesa Mirko Silvestro, l’avv.
Stefano Gianuolo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato, nonché
la violazione dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. e del principio del
contraddittorio ex art. 111 Cost.: in relazione al reato per il quale è stata
disposta l’archiviazione, era stata in precedenza disposta l’imputazione coatta ex
art. 409, comma 5, cod. proc. pen., sicché la richiesta di archiviazione del
pubblico ministero è illegittima, mentre illegittima e abnorme è la decisione del
Giudice di pace.
Il secondo motivo denuncia la violazione del contraddittorio, in quanto il
Giudice di pace ha omesso di dar conto di aver considerato le ragioni
dell’opponente, sia pure ai limitati fini della declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
In data 10/12/2013, il difensore della persona offesa ha depositato memoria
insistendo nella richiesta di annullamento del decreto impugnato in virtù del
primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.
Prendendo le mosse, alla luce di quanto si dirà, dal secondo motivo, va
rilevato che in data 21/08/2012 il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione
del procedimento, richiesta accolta con il decreto in data 03/10/2012 oggetto
dell’impugnazione; in data 19/09/2012 è intervenuta l’opposizione alla richiesta
di archiviazione della persona offesa.
Ciò premesso, deve rimarcarsi come sia del tutto consolidato, nella
giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento in forza del quale, in tema di
procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omessa valutazione dell’atto di

2

Giuseppe Riboldi per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.

opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità
del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n.
35504 del 20/06/2013 – dep. 26/08/2013, P.O. in proc. Oliva, Rv. 256526).
Nel caso di specie, il decreto di archiviazione impugnato non opera, neppure
implicitamente, alcuna valutazione – anche in punto di ammissibilità dell’opposizione presentata dalla persona offesa, il che ne determina la nullità.
Il primo motivo di ricorso resta assorbito: la questione in esso affrontata,

19/09/2012, opposizione rimessa alla valutazione del Giudice di pace di Monza a
seguito dell’annullamento disposto con la presente decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di pace di Monza per il corso ulteriore.
Così deciso il 12/12/2013

infatti, era già delineata nell’opposizione alla richiesta di archiviazione del

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