Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8443 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8443 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso straordinario proposto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal
Procuratore Generale in sede avverso la sentenza 4 luglio 2013 n. 1142/2013
di questa Corte di Cassazione, Sezione Prima, nella parte relativa al ricorrente
PALAMARA Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 19/11/1978;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore
Generale dr. Oscar Cedrangolo, che si è riportato alla richiesta in atti,
formulata dal suo Ufficio il data 26 luglio 2013.

Osserva:

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il Procuratore Generale in sede ha
dedotto che, con nota del 18 luglio 2013, il Presidente della Prima Sezione
Penale di questa Suprema Corte ha segnalato, su comunicazione del
consigliere estensore, che la sentenza, pure in epigrafe indicata, era affetta da
errore di fatto con riferimento alla posizione del ricorrente Giuseppe Palamara,
in quanto, per fallace percezione del dato cronologico, era stata postergata (di

Data Udienza: 05/12/2013

un anno) al 25 luglio 2006 la data di commissione del reato; che l’errore
anzidetto era rilevante in quanto il Collegio aveva omesso di dichiarare la
prescrizione del reato, maturata il 20 gennaio 2013 e di annullare, senza
rinvio, nei confronti dell’anzidetto ricorrente, la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per maturata prescrizione.

2.

La delibazione della proposta censura postula l’esame

dell’incartamento processuale relativo alla sentenza in questione.

– l’imputato Giuseppe Palamara era stato ritenuto colpevole in primo grado,
con sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 16 giugno 2009,
del reato cui all’art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, previo riconoscimento dell’attenuante di cui allo stesso
art. 73, comma quinto, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– con sentenza del 30 maggio 2011, la Corte d’appello di Reggio Calabria
aveva confermato la statuizione di condanna;
– con la sentenza oggi in esame, questa Suprema Corte, ha rigettato il ricorso
proposto dal difensore del Palamara.

3. Orbene, l’odierna impugnazione denuncia l’errore di fatto in cui la
Corte di legittimità sarebbe incorsa nel ritenere che la condotta delittuosa
ascritta al Palamara fosse stata commessa il 25 luglio 2006, anziché, come da
contestazione, il 20 luglio 2005. L’errore percettivo sarebbe rilevante in
quanto, ove la data commissi delicti fosse stata correttamente ritenuta, lo
stesso reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per intervenuta
prescrizione, essendo maturato il massimo termine prescrizionale, che, alla
luce della normativa vigente al momento del fatto, era pari ad anni sette e
mesi sei.

4. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, la data del
commesso reato – erroneamente indicata al 25 luglio 2006 (pag. 35 della
sentenza in esame) – era in realtà «20 luglio 2005», come da formale
contestazione.
Tale errore deve essere, certamente, emendato.
Nessun dubbio, del resto, può prospettarsi sulla piena ammissibilità del ricorso
straordinario riguardante la mancata declaratoria di prescrizione del reato, alla
stregua dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che
ne ammette l’esperibilità a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non
comporti una decisione con contenuto valutativo (Sez. U. n. 37605 del
2

Orbene, dal relativo scrutinio emerge:

14/11/2011, Rv 250528). Il che è da escludere nel caso di specie, in cui si è
trattato, in tutta evidenza, di mera svista.
L’errore percettivo nel rilievo dell’esatta data di commissione del reato
ha avuto incidenza decisiva nell’economia del giudizio, in quanto, nel rigettare
il ricorso, questo Giudice di legittimità avrebbe dovuto rilevare che, medio
tempore, era maturato il termine prescrizionale e procedere ad annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria della causa estintiva.
Ed infatti, secondo la disciplina sostanziale vigente al momento della condotta

quinto, della legge sugli stupefacenti (punito con pena edittale massima di
anni quattro di reclusione), era ormai estinto per maturata prescrizione alla
data del 20 gennaio 2013, successivamente dunque alla sentenza del giudice
di appello.

5. L’accoglimento del relativo ricorso comporta la revoca della sentenza
impugnata, nei termini espressi in dispositivo.

P.Q.M.

Revoca nei confronti di Palamara Giuseppe la sentenza 4 luglio 2013 n.
1142/13 di questa Corte, Prima Sezione, ed annulla senza rinvio nei confronti
del predetto la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del
30.5.2011 per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 05/12/2013.

delittuosa, il fatto-reato ritenuto in sentenza, ai sensi dell’art. 73, comma

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